Art. 3.

      1. La decorazione di cui all'articolo 1 è concessa dal presidente generale della Croce Rossa italiana a seguito di designazioni che il delegato regionale territorialmente competente della componente volontaristica dei «donatori di sangue» effettua entro sei mesi dalla richiesta del socio, che può essere presentata dopo il raggiungimento di dieci donazioni di sangue effettuate a favore dell'associazione, in costanza di iscrizione, specificando a che organismo egli appartenga, ai sensi dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 1.
      2. La donazione di sangue effettuata nelle more dell'iscrizione alla Croce Rossa è conteggiata a tutti gli effetti. Sono conteggiate anche le donazioni derivanti da periodi discontinui di iscrizione. La Croce Rossa italiana non è responsabile per l'eventuale perdita della documentazione relativa ai periodi anteriori all'ultimo. Sono conteggiate anche le donazioni effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. Al raggiungimento del numero di donazioni previsto per l'attribuzione dei benefici di cui all'articolo 2, comma 2, il delegato regionale territorialmente competente della componente volontaristica dei «donatori di sangue» effettua, entro sei mesi dalla richiesta del socio da presentare con le stesse modalità e contenuti di quella di cui al comma 1, l'annotazione prevista sul diploma di cui all'articolo 4, comprovante il diritto a fregiarsi delle stellette corrispondenti. Tale beneficio è considerato a tutti gli effetti come concesso dal presidente generale, a cui è delegato il vertice regionale della componente

 

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volontaristica dei «donatori di sangue».
      4. I dati dell'attestazione di cui al comma 3 devono essere contestualmente notificati agli organi nazionali, per l'aggiornamento della posizione meritoria del soggetto insignito.